Il Ministero dell’Interno ha divulgato la ‘Circolare 27 ottobre 2020’ in cui sono contenute ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.
Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 – come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 – e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. In relazione ai principali aspetti di novità contemplati dal provvedimento in esame, si
ravvisa l’opportunità di fornire alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento.
A tal proposito, Il Ministero dell’ Interno ha inviato una circolare divulgata ai Prefetti della Repubblica e, per conoscenza, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Attività sportiva (art.1, comma 9, lett. e), f) e g).
Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.
La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite “a porte chiuse”, se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all’aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono inoltre sospese (art.1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi. Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l’ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.
Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all’aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.
Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale. Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.